12.12.2020 – Rapporti estinti: il contenzioso resta in capo alla Banca in LCA
Con la sentenza n. 2000 del 19.11.2020 il Tribunale di Vicenza ha confermato il proprio orientamento in merito alla carenza di titolarità passiva della Banca cessionaria (Y) nei giudizi inerenti rapporti già chiusi al momento dell’apertura della Liquidazione Coatta Amministrativa in capo alla Banca X. Nella fattispecie in questione l’attrice aveva rivolto alla sola Banca Y la domanda di restituzione delle somme accertate come dovute (per usura e anatocismo) nell’ambito di un giudizio precedentemente promosso e concluso nei confronti della Banca X. La cessionaria si costituiva contestando la propria titolarità nel rapporto litigioso, essendosi estinto il rapporto contrattuale ancora prima dell’apertura della LCA, mentre la Banca in LCA interveniva nel giudizio sostenendo di essere l’unica titolare del rapporto.
Il Giudice, dott.ssa Biondo, facendo leva sul principio della “funzionalità all’esercizio dell’attività bancaria” quale presupposto della cessione dei rapporti dalla LCA a Banca Y, ha affermato che “il Contenzioso Pregresso che viene ad essere incluso fra le “Passività Incluse” è solo quello relativo alle “Attività Incluse”, mentre rientra nel contenzioso escluso quello inerente a rapporti non ceduti”, precisando altresì che “può ricondursi all’Insieme Aggregato solo il contenzioso relativo a quanto indicato nella prima parte della medesima norma [art. 3.1.2 (b) del Contratto di Cessione del 26.6.2017], vale a dire il contenzioso relativo alle attività e passività incluse. Tra queste si annoverano i beni, cespiti e rapporti funzionali all’esercizio dell’attività bancaria, per cui solo il contenzioso, già pendente, che si riferisca a questi profili può considerarsi ceduto da Banca X a Y”. Ha concluso, quindi, escludendo che possano reputarsi funzionali all’esercizio dell’attività bancaria i rapporti estinti prima della cessione dell’azienda bancaria a Y.
Tale decisione si pone nel solco di numerosissime altre pronunce del Tribunale di Vicenza e di quelle di vari tribunali d’Italia (tra cui Venezia, Treviso, Novara, Udine, Torino), anche se non mancano posizioni contrarie di alcuni tribunali che ancora privilegiano il principio c.d. cronologico, riconoscendo la legittimazione passiva della Banca cessionaria in tutti i contenziosi preesistenti all’apertura della LCA a prescindere dal rapporto oggetto di contestazione.
Avvocato