Concordato “in bianco”: è possibile una proroga superiore a sessanta giorni per il deposito del piano?
Interessante pronuncia del Tribunale di Vicenza, il quale giunge a concedere ad un imprenditore in preconcordato una proroga di novanta giorni del termine originariamente fissato per il deposito della proposta, del piano definitivo e del resto dei documenti indicati all’art. 161, commi 2 e 3 L.F.
Come noto, l’art. 161 c. 6 L.F. prevede che il giudice possa dilazionare il termine inizialmente concesso all’imprenditore per formalizzare la proposta concordataria. Questo, però, solo “in presenza di giustificati motivi” e nella misura “di non oltre sessanta giorni”.
Nella vicenda in scrutinio il secondo dei predetti limiti è stato superato di trenta giorni, ma ciò va valutato alla luce del fatto che lo spatium deliberandi inizialmente accordato era stato di novanta giorni, dunque inferiore al limite massimo di centoventi giorni previsto dal medesimo art. 161 L.F.
Ne deriva che l’estensione temporale della procedura preconcordataria rimane comunque contenuta entro la soglia massima di centottanta giorni prevista dalla legge fallimentare.
Tribunale di Vicenza, decreto 3 aprile 2018
Dott. Alessandro Caldana