11.02.2021 – Le spese straordinarie per i figli vanno sempre concertate tra i genitori?
La questione è nota, ed ampiamente dibattuta.Tuttavia, oramai si va facendo sempre più unanime l’orientamento, recentemente confermato anche dal Giudice di Pace di Vicenza – sentenza 396 / 2020 – in forza del quale non sussiste un obbligo di preventiva concertazione tra genitori, e ciò nel senso che il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l’altro genitore di tutte le scelte da cui derivino tali spese, poiché l’art. 155, comma 3 c.c. (oggi 337 ter c.c.) consente a ciascuno dei coniugi di intervenire nelle determinazioni concernenti i figli soltanto in relazione alle decisioni di maggiore interesse, mentre, al di fuori di tali casi, il genitore non collocatario è tenuto al rimborso delle spese straordinarie, salvo che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.
Oramai, dunque, è pacificamente applicato e riconosciuto il principio per il quale il coniuge non collocatario è tenuto a contribuire alle spese straordinarie effettuate nell’interesse dei minori se utili e proporzionate rispetto al tenore di vita e, in caso di mancata concertazione preventiva con l’altro coniuge e di rifiuto a provvedere al rimborso, sarà il Giudice a dover verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore, commisurando anche l’entità della spese rispetto alla sua utilità e sostenibilità con le condizioni dei genitori, valutando così anche la ragionevolezza del dissenso.
Avvocato Cassazionista