05.01.2020 – La commissione di anticipata estinzione non si somma ai fini usura

Quali commissioni sono rilevanti ai fini della determinazione della sussistenza di interessi usurari?  Non tutte, come spesso i soggetti coinvolti in questo tipo di controversie provano a sostenere: sicuramente non la commissione di anticipata estinzione.

Il Tribunale di Vicenza, con ordinanza in data 22.12.2020, ponendosi in linea con altri noti precedenti, esclude che la commissione di anticipata vada sommata e comunque tenuta in considerazione, e ciò in quanto la stessa “è meramente eventuale e correlata non al finanziamento ma all’estinzione dello stesso”.

Questo precedente consolida un orientamento ormai sempre più diffuso, a sostegno del quale si cita:

  • Tribunale di Ancona, 08/03/2019, n.468, ove si legge che “La determinazione del tasso effettivo non deve tenere in considerazione la commissione prevista in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, posto che tale commissione, in quanto voce di costo meramente eventuale, a mera discrezione del mutuatario, non è collegata all’erogazione del credito e quindi non va aggiunta alle spese di chiusura della pratica. Laddove, infatti, si volesse sostenere che il tasso soglia ex L. 108/1996 sarebbe superato per effetto dell’inclusione nel TAEG dell’incidenza percentuale della penale per l’estinzione anticipata del mutuo, verrebbe postulata una sommatoria fra voci eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale. Se gli interessi attengono alla fase fisiologica del finanziamento, remunerando la banca per il prestito richiesto dal mutuatario ed hanno un’applicazione certa e predefinita, legata all’erogazione del credito, costituendo il costo del denaro per il mutuatario, viceversa la penale per estinzione anticipata del mutuo costituisce un elemento eventuale del negozio, funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito, ossia del mancato guadagno”

 

  • Tribunale di Torino, 14/12/2019 ove si legge che: “Malgrado tale commissione abbia la funzione di ristorare indirettamente la banca delle remunerazioni contrattuali perdute per effetto dell’anticipato rimborso, ritiene lo scrivente che essa non possa ritenersi “costo collegato all’erogazione del credito” perché: 1) tale debito viene a esistenza solo se il mutuatario eserciti il diritto potestativo di recedere dal contratto; 2) tale atto di esercizio costituisce espressione di autonomia negoziale su cui la banca non può interferire; 3) a sua volta, la banca non ha alcun potere o facoltà di anticipare la chiusura dell’operazione per maturare il diritto al pagamento di una penale di estinzione poiché il contratto non la prevede’. In definitiva il giudice ritiene che non può affermarsi il superamento della soglia d’usura per effetto della pattuizione della commissione di estinzione anticipata, poiché il costo non può ritenersi collegato all’erogazione del credito”.

 

 Simona Siotto

Avvocato Cassazionista