07.07.2020 – IN CASO DI CONTROVERSIA PROMOSSA DA UN FIDEIUSSORE VERSO UN ISTITUTO BANCARIO LA MEDIAZIONE E’ OBBLIGATORIA?
Secondo il Tribunale di Vicenza, che ha affrontato la questione con ordinanza in data 26.06.2020, no.
La decisione assume particolare rilievo in quanto si pone in contrasto con ultimi provvedimenti in merito e con la dottrina prevalente.
Merita di essere citato, in tal senso, quanto affermato dal Tribunale di Nocera Inferiore, che con sentenza n. 419 del 2019 aveva invece sostenuto che “l’art. 5 comma IV D.Lgs 28/2010 dovesse senz’altro applicarsi anche quando l’opposizione è proposta dal fideiussore e non dal debitore principale, ciò in quanto “va rilevato che l’art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010 fa generico riferimento ai “contratti bancari” sicché sembra che la norma trovi applicazione sia nell’ipotesi in cui sia il debitore a proporre opposizione sia nel caso in cui il giudizio sia promosso dal fideiussore, soprattutto tenendo conto del fatto che la fideiussione – se è vero che non è un contratto bancario – è una garanzia accessoria rispetto all’obbligazione principale, rispetto alla quale sarebbe sperequato applicare una diversa regola processuale, in omaggio al principio generale in base al quale “ubi lex voluit dixit”
Il Tribunale di Vicenza, invece, sceglie la strada diametralmente opposta a quella dominante, e sarà interessante capire se verrà confermata.
07.07.2020
Avvocato Cassazionista