24.01.2023 – ESDEBITAZIONE E DURATA MASSIMA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

L’entrata in vigore del CCII ha apportato varie modifiche, nell’ambito delle procedure volte alla risoluzione delle situazione di sovraindebitamento dei soggetti “non fallibili”, prevalentemente alla procedura di liquidazione controllata dei beni.

Tra le novità che, seppur non indicate in maniera esplicita, sono destinate ad incidere in maniera significativa su tale procedura c’è sicuramente la previsione (art. 282 CC.II) dell’esdebitazione d’ufficio (e pressochè automatica) del sovaindebitato decorsi tre anni dall’apertura della Liquidazione.

L’importante conseguenza indiretta di tale novità normativa si rinviene leggendola alla luce della Direttiva Europea 1023/2019, che ha affidato agli Stati membri la facoltà di prevedere l’esdebitazione anche nel corso (e non solo in conclusione) di una procedura di insolvenza “che comporti la distribuzione dell’attivo dell’imprenditore che rientrava nella massa fallimentare di tale imprenditore alla data di scadenza del termine dell’esdebitazione”. Fermo restando, infatti, che la Liquidazione può proseguire fino a completamento delle procedure di vendita dei beni appresi alla procedura stessa, l’apprensione di quote di reddito non potrà avvenire una volta ottenuta l’esdebitazione perché, trattandosi di crediti futuri, a quella data non saranno ancora compresi nella massa fallimentare (v. Tribunale Verona 20.09.2022 e Tribunale Bologna (27.09.2022).

Va da sé che, oltre a non prevedere più una durata minima della Liquidazione dei beni (prima indicata in 4 anni dall’art. 14 quinquies comma 4 L. 3/2012), di fatto il CC.II. ha predeterminato – per quella gran parte delle procedure di Liquidazione che si alimentano con parte dello stipendio o, comunque, degli introiti dell’attività lavorativa del debitore – una durata massima, pari ai tre anni necessari per ottenere l’esdebitazione di diritto.

 

 Alessandro Caldana

Dottore Commercialista – Revisore Legale