18.07.2019 – TRIBUNALE DI VICENZA: SENTENZA DEL 18/07/19 – esclusione dal voto per conflitto di interessi
Un commento all’interessante sentenza del Tribunale di Vicenza in merito all’esclusione dal diritto di voto per conflitto di interessi nel Concordato Preventivo.
Il Tribunale ha dichiarato aperto il CP in continuità della società X basato sulla proposta concorrente della società B, contrariamente ai risultati della votazione. Infatti, dopo aver chiamato al voto i creditori sulla proposta concordataria della società X (con previsione di pagamento dei chirografari nella misura del 30% circa) e su quella concorrente della società B (con previsione di pagamento dei chirografari previsto nella misura del 37%) è risultato che la proposta di X ha raggiunto le maggioranze, mentre quella di B no; le maggioranze raggiunte da X sono però derivate anche dal voto favorevole di F, mandataria di Y.
Quest’ultimo (che aveva acquistato i crediti di X), che era “apparentemente titolare di un interesse meramente speculativo …..” secondo il Tribunale avrebbe votato contro i propri interessi (cioè a favore della proposta del 30% anziché del 37%), così pregiudicando il proprio investimento e imponendo quindi una riflessione sulle sottese ragioni di tale operazione in quanto appariva “presente una grave anomalia sotto il profilo della logica commerciale del contegno di F”.
Il Tribunale quindi,
- tenuto conto del momento dell’acquisto dei crediti (tra data adunanza ed i 20 giorni successivi),
- sulla base del fatto che “ … allo scopo di influenzare il voto nel concordato a favore di X ad ai danni di B verosimilmente sulla base di accordi con A destinataria dell’azienda quale attuale affittuaria e beneficiaria della proposta di concordato di X tendenzialmente blindata a favore di A”
ha ritenuto che “esistono indizi gravi, precisi e tutti concordanti che …Y ….ha orchestrato la manovra di acquisto dei crediti nonché il voto nel concordato, falsandone il risultato”
Di conseguenza il voto di F, in conflitto di interessi, è stato escluso dal novero degli aventi diritto e dal calcolo delle maggioranze e conseguentemente, sulla base del riconteggio dei voti, è stata dichiarata approvata la proposta concordataria concorrente presentata da B.
Di seguito si schematizzano i rapporti tra i diversi interessati:
- X è la società in concordato che ha affittato l’azienda ad A (che è anche promissaria acquirente delle quote di X); la proposta prevede il pagamento dei chirografari a circa il 30%
- A è promissaria acquirente delle quote di X ed è controllata da Y;
- Y è società che controlla A e che ha acquistato crediti di B; è mandante di F;
- F è la società che ha acquistato crediti di X , è mandataria di Y e quindi ha interessi coincidenti con X e con A e confliggenti con quelli della massa; vota a favore della proposta di X e non di quella di B
- S è altra società che ha acquistato crediti di X ed è mandante di F ed è, a sua volta, mandataria di Y che controlla l’affittuaria A; non vota
- B è la società che ha presentato una proposta concorrente che prevede il pagamento dei chirografari a circa il 37%
Dottore Commercialista e Revisore Legale