Concordato preventivo, adesione alla proposta e limite orario per la manifestazione del voto.

Tribunale di Vicenza, sez. fallimentare, decreto 11 luglio 2018. Est. Luca Emanuele Ricci

In tema di concordato preventivo, l’art. 178 comma 4 L.F. prevede che i creditori che non abbiano esercitato il voto in sede di adunanza possano comunque esercitarlo facendolo pervenire a mezzo telegramma, lettera, telefax o pec entro i venti giorni dalla chiusura del verbale. Trattandosi di un termine fissato a giorni, il voto deve evidentemente pervenire prima che scocchino le ore 24:00 dell’ultimo giorno, e dunque l’ultimo istante “utile” per il compimento dell’atto coincide con le ore 23.59.59.

Quid iuris qualora il G.D., nel chiudere il verbale dell’adunanza, indichi un orario diverso per l’espressione del voto, anticipando di fatto la scadenza?

Il Tribunale di Vicenza ha escluso che in tal caso il termine orario possa considerarsi perentorio, sia perché la lettera dell’art. 178 L.F. non consente la considerazione di limiti orari, sia perché i mezzi di comunicazione del voto “a distanza” indicati in tale articolo, “non essendo dipendenti dagli orari di funzionamento della Cancelleria, possono ritenersi svincolati da un limite orario (normalmente previsto per coordinarsi con gli orari di funzionamento degli uffici), fermo restando – si ripete – il rispetto del termine ultimo del giorno stabilito”.

È stata così dichiarata la validità del voto pervenuto il ventesimo giorno successivo all’adunanza, seppure oltre l’orario indicato dal G.D. nel relativo verbale.