12.07.2019 – Tribunale di Vicenza: Sentenza del 12/07/19 – concordato c.d “chiuso”; revoca.
Un commento.
La società X ha depositato un piano concordatario che prevede:
- la prosecuzione del contratto d’affitto d’azienda concluso prima dell’ingresso in procedura con la società Y;
- la retrocessione dell’azienda stessa da Y ad X alla scadenza del contratto;
- il recupero di crediti;
- la liquidazione di alcuni beni;
- finanza esterna per circa Euro 1 milione da parte della controllante di Y, Z;
- pagamento dei creditori chirografari per circa il 30%.
Il Tribunale ha revocato il decreto di ammissione alla procedura di CP con riserva in quanto le modalità proposte dalla ricorrente non sono compatibili con l’attuale assetto normativo, non essendo “consentito pianificare un trasferimento successivo alla chiusura del concordato sfruttando il ritorno in bonis della ricorrente così eludendo l’obbligo di passare attraverso le necessarie procedure competitive”.
Nel caso in questione ”appare sintomatico della volontà delle parti di escludere in radice ogni forma di competizione e, con essa, ogni minimo rischio che l’azienda possa finire in mani diverse da quelle dell’affittuaria o della sua controllante”.
Il Tribunale ha rilevato che intenzione delle parti X, Y e Z, è quella di avere mano libera nella gestione del trasferimento senza procedere ad alcuna procedura competitiva avendo già raggiunto un accordo sul destino dell’azienda e, conseguentemente, proponendo un c.d. “concordato chiuso”, non più consentito dopo le riforme del 2015 e quindi inammissibile.
Oltretutto, rileva il Tribunale, non sarebbe neppure possibile effettuare una procedura competitiva:
- l’azienda ha una valore di stima di circa Euro 300 mila, ma se qualcuno se la aggiudicasse verrebbe meno la finanza esterna di Z e quindi il piano non reggerebbe più;
- Z, che apporterebbe circa Euro 1 milione, ritiene che il business sia ampiamente superiore al valore di stima dell’azienda, altrimenti non sarebbe disposta ad apportare tale cifra..
La regola che il Tribunale evidenza è quindi quella della “contendibilità degli assets dell’impresa ed in particolare dell’azienda, regola che nessun criterio di maggior convenienza per i creditori può oscurare”, prova suprema attraverso cui bisogna passare per avere l’oggettiva dimostrazione che la proposta è la più conveniente possibile.
Dottore Commercialista e Revisore Legale