16.04.2020 – ASSICURAZIONE DEL MUTUO: RILEVA AI FINI DEL L’USURA?
Con sentenza del 10 aprile 2020 il Tribunale di Vicenza ha fatto proprio l’orientamento della giurisprudenza di merito e dell’ABF in merito al rapporto tra contratto di finanziamento e polizza assicurativa del mutuo, quando si tratta di stabilire se i costi di quest’ultima possano (e debbano) essere computati nei conteggi finalizzati alla verifica del superamento dei tassi soglia usurari.
Richiamato il principio espresso dal Collegio ABF nella decisione del 9.1.2018 n. 250, secondo il quale la contestualità nella stipula dei due contratti dà “luogo ad una presunzione iuris tantum di collegamento che potrà essere vinta dando prova di totale assenza di funzionalità della polizza a garantire la restituzione del finanziamento”, il Tribunale vicentino ha ritenuto che nel caso di specie tale presunzione non fosse stata superata, in quanto “l’esame del contratto di finanziamento e del documento di sintesi evidenzia come la polizza e il suo costo facciano parte integrante della complessiva operazione di erogazione del credito”.
In particolare, il Tribunale ha dato rilievo al fatto che le clausole contrattuali non consentissero, di fatto, al mutuatario di recedere dalla polizza assicurativa, essendo egli obbligato, in caso di sospensione o interruzione della copertura assicurativa, a ripristinarla con la stessa o con altra compagnia; inoltre, la concessione del finanziamento risultava subordinata all’esistenza del vincolo assicurativo, sebbene previsto solo nelle clausole contrattuali contenute in un documento separato e non nel frontespizio del contratto.
Il vincolo a non recedere anticipatamente senza il consenso della banca, l’obbligatorietà del contratto di assicurazione e la sua correlazione con il contratto di finanziamento sono stati, dunque, valorizzati come elementi determinanti per escludere che, al di là degli aspetti formalistici addotti dalla difesa della banca, fosse stata superata la presunzione di collegamento tra i due contratti.
Nella valutazione dei costi da considerare al momento della verifica del rispetto della normativa antiusura, si devono, dunque, considerare non soltanto la contestualità nella stipula dei due contratti (finanziamento e polizza assicurativa), ma anche tutti quegli elementi che, attraverso una lettura sistematica di entrambi i contratti, consentano di individuare (o di escludere) un rapporto di funzionalità dell’uno rispetto all’altro.
16.04.2020
Avvocato